Art. 40.
(Accesso illegittimo e manomissione degli atti).

      1. Chiunque acceda illegittimamente nei locali degli archivi ove sono conservati i documenti degli organismi per le informazioni e la sicurezza CESIS, SIS e DISMI è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
      2. Chiunque sottragga, distrugga, trasferisca altrove, occulti, contraffaccia, sostituisca

 

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un atto, o formi in tutto o in parte un atto falso, alteri un atto vero, o riproduca arbitrariamente atti conservati negli archivi degli organismi per le informazioni e la sicurezza, è punito con la reclusione da due a otto anni.
      3. Nei casi previsti dal comma 2, la pena è aumentata quando l'autore del reato sia addetto agli organismi per le informazioni e la sicurezza o sia incaricato legittimamente di svolgere attività per questi. La pena è aumentata dalla metà a due terzi quando l'autore del reato sia per ragioni di ufficio investito di incarichi specificamente diretti alla manutenzione, alla tutela e alla sicurezza degli archivi.